certificato di malattia per il datore di lavoro

Certificati medici e assenza dal lavoro per malattia: come funziona

Le assenze dal lavoro per malattia sono regolate da una serie di obblighi che il lavoratore deve adempiere, dalla certificazione medica alla visita fiscale. Conoscere le attuali norme che regolano le assenze dal lavoro è importante per evitare multe e sanzioni che possono compromettere il posto di lavoro.

Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta una indennità per la loro mancata capacità lavorativa di quel periodo riconosciuto dal medico.

Indennità pagata dall’INPS ai lavoratori per la malattia

Per quanto riguarda l’indennità pagata al lavoratore, essa parte dal quarto giorno di malattia riconosciuto dal medico fino alla scadenza certificata della stessa. Questo significa che i primi 3 giorni di malattia vengono pagati dall’azienda della quale si è dipendente.

Iniziando il 4° e fino al 20° giorno di malattia si otterrà una indennità pari alla metà della retribuzione quotidiana (media), mentre dal 21° fino al 180° giorno se ne percepirà il 66.66%.

Come ottenere l’indennità

Il lavoratore dovrà farsi visitare dal proprio medico, il quale una volta accertata la malattia provvederà a trasmettere il certificato medico in via telematica direttamente all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

A carico del lavoratore il controllo dei dati inseriti nel certificato, ovvero dati anagrafici e indirizzo per la reperibilità ed i controlli medici.

Il medico ha dunque l’obbligo di inviare telematicamente l’attestato all’INPS entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore non ha più l’obbligo di trasmettere il certificato al datore di lavoro.

Laddove ci fossero problemi per l’invio telematico, il lavoratore dovrà inviare il certificato alla sede INPS competente ed al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio.

Cosa succede se sono assente ad un controllo INPS

Alla presentazione del certificato medico ricordiamo che va inserito l’indirizzo di residenza / domicilio durante la malattia. Come indicato chiaramente nei certificati, i lavoratori ammalati dovranno essere reperibili all’indirizzo indicato dalle 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00, anche nel week end e nei festivi.

In queste fasce orarie un medico dell’Inps potrebbe venire a verificare le vostre condizioni di salute, e se per qualsiasi motivo doveste essere assenti “ingiustificati” potreste ricevere la seguente sanzione:

  • il mancato indennizzo per i 10 gg antecedenti la visita;
  • la metà dell’indennità prevista per tutto il periodo di malattia se mancaste alla seconda visita di controllo;
  • il totale annullamento dell’indennizzo nel caso mancaste ingiustificatamente alla terza visita INPS.

L’assenza viene considerata giustificata nel caso in cui foste andati ad una visita medica o ad una seduta di terapia. Nel caso in cui foste quindi giustificati, vi basterà comunicare un certificato medico attestante la visita effettuata in quel momento.

Nel frattempo il medico che ha fatto il sopralluogo a casa vostra, non trovandovi, vi lascerà in una busta chiusa la richiesta di recarvi presso un ambulatorio prestabilito per effettuare i controlli del caso. Saltare questa visita a richiesta equivale a saltare la seconda visita di controllo.

Quanti giorni di malattia si possono fare in un anno?

Esistono delle malattie croniche o a lunga durata che prevedono delle cure cicliche o ricorrenti: in quel caso sarà sufficiente che il dipendente presenti un unico certificato con la chiara indicazione dei trattamenti ricorrenti.

Questo certificato dovrà essere presentato alla sede territoriale dell’INPS, presso l’ufficio legale – medico il quale farà tutte le valutazioni del caso. In seguito il lavoratore fornirà un calendario specifico con le terapie eseguite.

In linea generale:

  • I dipendenti che vantano un contratto a tempo indeterminato potranno astenersi dal lavoro per malattia per un massimo di 180 giorni totali in un anno.
  • Mentre coloro che hanno un contratto a termine, potranno astenersi dal lavoro per malattia per lo stesso numero di giorni lavorati nei dodici mesi che precedono la malattia (non superando i 180).